Con un lavoro all’estero si ha diritto alla Naspi oppure no? Prima di effettuare un trasferimento meglio verificare tutte quante le condizioni in essere. Che cosa dice l’INPS a riguardo? Ecco tutto quello che bisogna sapere.
Quando si ha diritto della Naspi per lavoro all’estero?
Il lavoro all’estero presenta alcune questioni molto particolari, tra queste infatti il dubbio se la Naspi sia di diritto oppure no. Come evidenza l’INPS, il soggetto che lavora all’estero ha comunque diritto alla Naspi ma deve rispondere a questi requisiti fondamentali:
- Il soggetto interessato deve iscriversi in Italia oppure nel Paese estero dove si è recato come richiedente di lavoro
- Il soggetto deve essere a disposizione degli uffici del Paese estero europeo per 4 settimane
- Deve necessariamente sottoporsi ai controlli tenendo conto di tutte le condizioni che sono in essere, sempre nel Paese estero.
La Naspi viene sospesa per sei mesi nel momento in cui il soggetto interessato sia un Paese estero non facente parte dell’Unione Europea oppure non convenzionato con l’Italia per la disoccupazione.
Non solo, si perde anche se lo spostamento non è dovuto a motivi di lavoro bensì da altri fattori come matrimonio – malattia e lutto (il diritto si perde all’espatrio).
Tutte le persone che percepiscono in Italia la Naspi devono avvisare che stanno cercando lavoro in un Paese estero direttamente il centro dell’impiego. Inoltre dovranno anche chiedere all’INPS i documenti denominati U1 e U2.
Questo farà in modo di dare alla persona un tempo di tre mesi per poter trovare un lavoro all’estero – al quarto mese si dovrà obbligatoriamente decidere se mantenere attiva la Naspi italiana e quindi essere disponibile ad un eventuale lavoro in Italia. In caso contrario la Naspi decade e il soggetto si reca all’estero per l’impiego che è stato trovato.
Nel caso in cui il contratto di lavoro estero avesse una durata a partire dai sei mesi, la Naspi viene persa in automatico. Si potrà poi nuovamente richiedere nel momento in cui si venisse licenziati oppure il contratto non venisse rinnovato.
Ci sono indennità per i lavoratori stagionali?
Per tutti i soggetti che lavorano stagionalmente all’estero e tornano in Italia nei periodi di pausa, ci sono delle indennità previste per legge:
- indennità di disoccupazione per mancato rinnovo del contratto o licenziamento all’esterno, quindi non per cause del dipendente.
La persona interessata per fare richiesta dovrà essere tornato in Italia entro 180 giorni dalla chiusura dei rapporti di lavoro. La domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data del ritorno.