Economia

PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

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Quando un debitore si rende inadempiente, il nostro ordinamento giuridico prevede alcuni strumenti mediante i quali il creditore può far valere le proprie pretese creditorie, finalizzate, pertanto, ad ottenere quanto gli spetta di diritto. Tra queste vi rientra il cosiddetto pignoramento dello stipendio, disciplinato dall’articolo 543 del codice di procedura civile.

Pignoramento dello stipendio: la procedura

Innanzitutto occorre sottolineare che per avviare detta procedura occorre l’assistenza di un avvocato, il quale provvederà a redigere e a notificare una serie di atti finalizzati al recupero crediti. Si tratta di una procedura non propriamente breve, che potrà incontrare limiti ed ostacoli.
Per prima cosa, il legale del creditore dovrà redigere l’atto rispettando le formalità di cui all’articolo 543 del codice di procedura civile. Tale atto dovrà infatti contenere: l’indicazione del credito per cui si procede, il tribunale competente, l’ingiunzione di pagamento, il precetto e la formula esecutiva, oltre alle somme dovute e ad altre indicazioni enunciate nell’articolo stesso.

Fatto ciò, il pignoramento busta paga può essere effettuato in due differenti circostanze, e sarà il creditore a dover effettuare una scelta.
La prima si ha quando il pignoramento avviene in un lasso temporale antecedente all’accredito dello stipendio al debitore dipendente. L’atto redatto dall’avvocato dovrà quindi essere notificato non solo al lavoratore, ma anche al datore di lavoro, il quale dovrà trattenere una somma e versare al dipendente – alla fine del mese – l’importo risultante da tale sottrazione.
La seconda si ha invece quando il pignoramento stipendio avviene dopo che il datore di lavoro lo ha già accreditato al debitore dipendente, sul suo conto corrente. L’atto di pignoramento andrà allora notificato alla banca (o ad altro istituto di credito) e al debitore.
Giunti a questo punto, sarà l’avvocato del creditore, una volta effettuata la scelta sopra richiamata, a consegnare l’atto all’Ufficiale Giudiziario del tribunale competente affinché provveda alla notifica: al debitore e al datore di lavoro, oppure al debitore e all’istituto di credito, a seconda della scelta effettuata dal creditore.
Non appena il datore di lavoro otterrà l’atto di pignoramento redatto dall’avvocato, dovrà quindi procedere col trattenere la somma di denaro della busta paga del lavoratore dipendente, nel rispetto di alcuni limiti volti a tutelare a garantire un’esistenza dignitosa al debitore stesso, nonché ad assicurare la sopravvivenza alla sua famiglia.
Dopo di che il datore di lavoro, entro e non oltre dieci giorni – a mezzo di raccomandata a/r o via posta elettronica certificata (PEC) – sarà tenuto ad informare il creditore circa l’ammontare dello stipendio e quando verrà effettuato il pagamento.
Se il debitore rifiuta di dare detto avviso, il creditore potrà rimettere la questione di fronte al giudice, che, preso atto della dichiarazione del debitore, assegnerà la somma dovuta al creditore procedente.
La procedura sarà la medesima se il creditore deciderà di procedere col pignoramento dello stipendio a seguito dell’accredito, quindi nei confronti dell’istituto di credito.

Quali sono i limiti del pignoramento dello stipendio?

Come già accennato, vi sono dei limiti che non possono essere oltrepassati, e che rendono dunque impossibile andare avanti con la procedura in esame.
Si tratta di limiti stabiliti espressamente dalla legge, necessari affinché il debitore – nonostante la propria inadempienza – possa continuare a condurre uno stile di vita sufficientemente dignitoso e a permettere alla famiglia di fare altrettanto. Ciò significa che lo stipendio, nella sua interezza, non può essere pignorato, o il debitore si ritroverebbe privo di mezzi di sostentamento. Sarà invece possibile pignorare – come regola generale – fino ad un quinto della busta paga.
Detta regola, di portata generale, è però sottoposta a varie eccezioni, a seconda che il pignoramento avvenga prima dell’accredito dello stipendio al debitore, oppure dopo.
In particolare, quando il creditore sceglie di effettuare il pignoramento prima che il datore di lavoro proceda all’accredito della somma di denaro in busta paga, la regola è che il pignoramento non possa essere determinato in misura superiore al quinto dello stipendio (quindi al venti per cento). La somma pignorata risulterà dunque da un calcolo matematico che prenderà in considerazione la retribuzione del lavoratore al netto delle varie ritenute.
Non è raro, inoltre, che nei confronti dello stesso debitore e del medesimo stipendio, vi sia più di un atto di pignoramento proveniente da creditori differenti. In tal caso, il primo creditore avrà la precedenza su tutti gli altri: sarà lui ad ottenere per primo la soddisfazione del proprio credito, mentre i restanti creditori saranno costretti ad aspettare. Dopo di che potranno, a loro volta, ottenere il pignoramento di un quinto dello stipendio.

In casi particolari, il limite del quinto può essere esteso ad un mezzo, ovverosia quando i debiti nascono da cause differenti ma contemporanee (ad esempio per alimenti, per imposte, ecc.)
Il pignoramento stipendio per alimenti (ovverosia delle somme dovute ai membri della famiglia, necessarie per la loro sopravvivenza, qualora fossero impossibilitati a provvedere autonomamente), invece, subisce un’ulteriore eccezione, giacché in questo caso il limite viene esteso ad un terzo.
Il pignoramento stipendio per le tasse dovute nei confronti dello Stato e di altri enti territoriali, è oggetto di un ulteriore limite. Invero, pur valendo come regola generale il pignoramento del quinto dello stipendio, nel caso in cui il debito fosse contenuto in una cartella notificata all’agente incaricato della riscossione, il limite del pignoramento equivarrà a:
– Un quinto se lo stipendio è superiore ai 5.000 Euro.
– Un settimo se lo stipendio non supera i 5.000 Euro.
– Un decimo se lo stipendio non supera i 2.500 Euro.

Diverse sono invece le regole nel caso in cui il creditore scelga di procedere al pignoramento dopo l’accredito dello stipendio. Quindi nel caso in cui la notifica dell’atto di pignoramento, oltre al creditore, avvenga nei confronti dell’istituto di credito (Banca o Poste).
Invero, se lo stipendio è presente sul conto corrente del debitore quando all’istituto di credito perviene la notifica dell’atto di pignoramento redatto dall’avvocato, allora sarà possibile pignorare unicamente la somma che risulta superiore al triplo dell’assegno sociale.
Se invece lo stipendio viene accreditato in un momento successivo alla ricezione della notifica dell’atto di pignoramento, è pignorabile lo stipendio nella sua interezza (nel rispetto di quanto autorizzato dal giudice per quanto concerne i crediti alimentari). Oppure nella misura di un quinto per crediti di diversa natura, o, nel caso di concorso di diverse cause creditorie, la metà dello stesso.

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